Iscrizione nei ruoli straordinari: legittimità legata a quella dell’atto impositivo
Necessario garantire un pieno adeguamento dello strumento cautelare, cioè l’iscrizione nel ruolo straordinario, alla statuizione del giudice di merito

L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante da un avviso di accertamento non definitivo, prevista in caso di fondato pericolo per la riscossione – cioè quando vi è il rischio che il contribuente ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio che lo rendano insolvente oppure quando il contribuente sta per fallire – costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante. Pertanto, poiché va garantito un pieno adeguamento dello strumento cautelare alla statuizione del giudice del merito, il ruolo (il cui importo corrisponde a quello dell’atto impositivo) va sgravato, in tutto o in parte, in conformità alla sentenza che definisce ancorché non in via definitiva il giudizio di merito, precisano i giudici. Nella stessa misura, e in termini logicamente speculari e corrispondenti, ove l’atto impositivo sia confermato nella sua legittimità dal giudice tributario che statuisce del meritus causae, ancorché non in via definitiva, identica conferma deriva per la misura cautelare della riscossione straordinaria in parola che risulta – anche per evidenti ragioni di economicità dell’azione amministrativa – la sola riscossione consentita e legittimata all’esito del giudizio di merito che abbia rigettato le ragioni del contribuente. (Ordinanza 23644 del 28 luglio 2022 della Corte di Cassazione)