Incarico aziendale respinto: possibile parlare di grave atto di insubordinazione

Il rifiuto di adempiere alla propria prestazione può essere giustificato solo se l’altra parte sia totalmente inadempiente

Incarico aziendale respinto: possibile parlare di grave atto di insubordinazione

Se il rifiuto del dipendente di assumere un incarico aziendale conferitogli dal datore di lavoro è generico ed immotivato e tale da non consentire una valutazione sulla legittimità e sulle effettive ragioni di tale condotta, allora esso rappresenta una forma grave di insubordinazione, idonea a ledere il rapporto di fiducia tra le parti e a giustificare il licenziamento per giusta causa.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 34453 del 27 dicembre 2024 della Cassazione), i quali aggiungono che il rifiuto di adempiere alla propria prestazione può essere giustificato solo se l’altra parte sia totalmente inadempiente ma per operare tale valutazione occorre una chiara e precisa esplicitazione dell’intera situazione, in ordine al rifiuto del lavoratore, rifiuto che non è certamente ravvisabile nella mera locuzione “manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro”.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, relativa alla nomina di ‘Responsabile del servizio di prevenzione e protezione’ di una società operativa nel settore della protezione e della realizzazione di edifici civili e industriali, i magistrati rimarcano che il concetto di insubordinazione è costituito dal rifiuto del dipendente di adempimento delle disposizioni dei superiori e ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale.
In aggiunta, poi, la mera designazione del ‘responsabile del servizio di prevenzione e protezione’ non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Invero, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro, non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’Individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.
Logico, poi, parlare di grave forma di insubordinazione, a fronte della condotta del lavoratore, in quanto certamente idonea a ledere il rapporto di fiducia che deve sussistere tra le parti, perché effettivamente il rifiuto del dipendente ad assumere l’incarico conferitogli, dopo che vi era stato una precedente opposizione per dedotta inconciliabilità con altre mansioni affidategli, risolta dall’azienda, è assolutamente generico ed immotivato (“manifesta incompatibilità con lo stesso datore di lavoro”) non consentendo, quindi, un controllo sulla legittimità del comportamento del lavoratore e delle effettive ragioni del rifiuto.

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