Imposte di successione estera e plusvalenze futura

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 giugno 2024 n. 132, spiega che l'imposta di successione pagata all'estero aumenta il costo fiscale considerato per il calcolo di eventuali profitti futuri secondo l'art. 68 c. 6 TUIR

Imposte di successione estera e plusvalenze futura

La crescente mobilità delle persone, favorita dai regimi fiscali invitanti (come per gli impatriati) e facilitata soprattutto all'interno dell'Unione Europea, porta sfide legate alla tassazione internazionale, diretta e successoria. La risposta all'interpello n. 132/2024 fornisce chiarimenti in questo contesto complesso.

Una persona residente fiscalmente in Italia pone domande all'Agenzia delle Entrate riguardo al valore fiscale delle azioni acquisite tramite eredità da una società quotata in Francia, rilevanti per le imposte di successione in Italia e in Francia. In particolare, si chiede se l'imposta di successione pagata in Francia possa essere considerata come un costo accessoria ai fini del calcolo di eventuali guadagni futuri. E sostiene che l'imposta estera di successione dovrebbe essere inclusa come costo accessoria conformemente all'art. 68 c. 6 TUIR, poiché la norma non limita le imposte di successione a livello territoriale. Inoltre, argomenta che tale inclusione aumenterebbe il valore del costo fiscale, come previsto dalla normativa, evitando così una penalizzazione agli investimenti esteri rispetto a quelli nazionali.

L'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento a precedenti circolari, conferma che l'imposta di successione può essere considerata come un onere aggiuntivo al costo di acquisto nel calcolo della plusvalenza tassabile in caso di futura cessione. Questo chiarimento vale anche per paesi senza accordi bilaterali su tassazione.

In sostanza, l'Agenzia conclude che l'imposta di successione pagata in Francia, inclusa quella dovuta in Italia, può essere aggiunta come costo accessoria al calcolo della plusvalenza soggetta a tassazione. Queste conclusioni sono basate sulla normativa fiscale interna e si applicherebbero anche in assenza di accordi bilaterali con altri paesi su tassazione successoria.

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