Il processo verbale di contestazione dei fatti da parte del pubblico ufficiale

Rimessi alla valutazione dei giudici invece gli ulteriori elementi appresi de relato o a seguito di ispezione documentale

Il processo verbale di contestazione dei fatti da parte del pubblico ufficiale

Il processo verbale di contestazione fa fede privilegiata limitatamente alla mera constatazione dei fatti da parte del pubblico ufficiale, mentre le mere valutazioni, le circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato o a seguito di ispezione di documenti costituiscono materiale che deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale è libero di privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, scegliendo l’una piuttosto che l’altra fonte di prova. Terreno di scontro è un avviso di accertamento contenente pretese relative al prelievo erariale unico sui giochi. E i giudici osservano che dalla lettura del processo verbale di contestazione e dell’atto impugnato emerge la sola affermazione che la contribuente fosse, nella sua qualità di legale rappresentante della società, proprietaria degli apparecchi irregolari, senza che vi sia l’indicazione delle indagini effettuate per l’accertamento di tale circostanza, o l’allegazione di documentazione a sostegno della stessa circostanza. Né alcun elemento, nemmeno presuntivo, è stato, al riguardo, fornito nel corso del giudizio da parte dell’Agenzia delle Dogane. Di conseguenza, l’avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo per mancanza di prova della qualità, in capo alla destinataria dell’avviso, di proprietaria degli apparati irregolari. (Sentenza del 29 giugno del 2022 della Commissione tributaria regionale della Calabria)

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