Guida semplificata ai regimi fiscali per investimenti in fondi PIR

In data 28 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato come valutare le quote dei fondi di investimento in fase di conferimento nei PIR alternativi

Guida semplificata ai regimi fiscali per investimenti in fondi PIR

Se si investe in quote di OICR, il regime agevolato esclude i redditi fino al conferimento nei PIR.

Per determinare il reddito, si considerano i valori delle quote al momento del conferimento. Questi valori dipendono dai prospetti periodici disponibili e dal costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Quando si trattano quote di fondi chiusi ancora in sottoscrizione, l'ultimo prospetto potrebbe non essere aggiornato ed è necessario considerare le variazioni di valore fino al conferimento.

Il regime PIR prevede l'esenzione di determinati redditi finanziari. Le casse di previdenza e fondi pensione possono investire fino al 10% del patrimonio in investimenti qualificati tramite PIR, mantenendoli per almeno 5 anni. Anche gli investimenti indiretti tramite OICR PIR Compliant rientrano nei criteri, a patto che rispettino limiti e vincoli previsti.

Nel caso specifico di conferimento delle quote in PIR Alternativi, le SGR devono applicare ritenute sui redditi maturati fino al conferimento, calcolati considerando i valori delle quote e il costo medio ponderato. Il regime PIR si applica ai redditi generati da tale data.

È importante notare che l'holding period parte dal conferimento, anche se le quote sono già detenute dalla cassa. La normativa richiede precisione nella valutazione delle quote e degli investimenti per garantire l'applicazione corretta del regime PIR.

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