Estensione della procedura ai soci di fatto: come fissare il termine di decadenza annuale

Tale termine non può trovare applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel registro delle imprese

Estensione della procedura ai soci di fatto: come fissare il termine di decadenza annuale

Il termine di decadenza annuale ai fini dell’assoggettamento a procedura concorsuale liquidatoria – e applicabile anche alla liquidazione giudiziale – presuppone la cessazione dell’attività e la cancellazione dal registro delle imprese. Perciò, negli stessi termini previsti per l’estensione del fallimento, tale termine non può trovare applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel registro delle imprese, in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 10480 del 21 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo alla estensione della liquidazione giudiziale di una impresa individuale ai presunti soci di fatto.
In Appello si è ritenuta esistente una società di fatto in cui i soci hanno operato come soci occulti e si è stabilito che nei loro confronti non opera il limite, cioè dodici mesi dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità limitata, per l’assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Sulla stessa falsariga anche i magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ribadiscono l’esistenza della società di fatto non riconoscibile per i terzi (altrimenti detta ‘occulta’) nei casi in cui si accerti che – a fronte della spendita del nome dell’attività economica in proprio da parte di un imprenditore individuale (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) – l’attività economica svolta da costui sia riferibile a un soggetto collettivo (società di fatto o irregolare), distinto dall’imprenditore individuale, nell’ambito della quale i soci che non spendono il nome dell’attività ne condividono, tuttavia, il rischio, benché l’attività sia – ma solo apparentemente - svolta dal soggetto già dichiarato insolvente.
Ciò che contraddistingue la società di fatto non riconoscibile è l’accertata esistenza di un fondo comune, ossia la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali, che attribuisce solidità alla decisione di condivisione del rischio, a fronte del fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio.
Si tratta di fenomeno economico alternativo rispetto a quello della società irregolare apparente, in cui rileva nei rapporti esterni l’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società.
Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali.
Nella vicenda in esame si è accertato che le condotte di collaborazione dei presunti soci occulti con l’imprenditore (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) sono state sufficientemente e inequivocamente indizianti di tutti gli elementi del rapporto societario, quali garanzie personali a favore di quattro istituti di credito, concessione in comodato gratuito di un immobile in cui veniva esercitata l’attività di impresa, estinzione dei debiti bancari per intervenuti pagamenti con mezzi propri, attività che denotano l’assunzione e la condivisione dell’unico rischio di impresa e di messa a disposizione di mezzi (fondo comune) come l’apporto immobiliare, quale bene strumentale per lo svolgimento dell’attività di impresa.

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