Esenzione totale per gli immobili delle ‘Aziende territoriali per l’edilizia residenziale’
Respinte le obiezioni sollevate da una ‘srl’ concessionaria del servizio ‘Gestione IMU-TASI’ di un Comune. Confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo ad immobili catalogati come alloggi sociali

Indiscutibile l’esenzione dal pagamento dell’IMU per tutti gli immobili posseduti dalle ‘Aziende territoriali per l’edilizia residenziale’ e destinati ad alloggi sociali. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza numero 578 del 24 luglio 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da una ‘srl’ che, da concessionaria del servizio ‘Gestione IMU-TASI’ di un Comune, aveva visto annullare l’avviso di accertamento in materia di imposta municipale propria emesso nei confronti della locale ‘Azienda territoriale per l’edilizia residenziale’ alla luce della catalogazione come alloggi sociali degli immobili oggetto di accertamento. Per fare chiarezza, i giudici hanno richiamato la definizione di alloggio sociale, ossia “unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. Dal canto proprio, la ‘srl’ ha provato ad eccepire che, ai fini dell’esenzione in materia di IMU, occorre l’utilizzazione diretta dell’immobile, e che, nel caso specifico, gli alloggi sociali dell’azienda sono sottoposti ad autonoma disciplina, per cui si applica solo la detrazione di 200 euro e non l’esenzione, anche perché agli enti di edilizia residenziale non è applicabile l’esenzione totale dal pagamento dell’imposta. A queste obiezioni, però, i giudici hanno replicato che, alla luce delle ‘Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica’, secondo cui la Regione riconosce la funzione sociale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e delle ‘Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione’, che attribuiscono al Comune diverse specifiche competenze (di indizione di bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi, di ricezione delle relative domande di partecipazione, di istruttoria delle domande dei concorrenti, di accertamento della permanenza dei requisiti prima dell’assegnazione e di assegnazione in locazione degli immobili secondo un canone determinato, tenendo conto dei caratteri oggettivi degli stessi nonché, in particolare del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari), è evidente che l’esenzione dal pagamento dell’IMU debba applicarsi a tutti gli immobili posseduti dalle ‘Aziende territoriali per l’edilizia residenziale’ destinati ad alloggi sociali.