Esclusa la capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo ai fini dell’imposizione diretta
Confermato dai giudici esclusivamente l’individuazione del trust come soggetto passivo sul fronte IRES

Il trust – ossia l’affidamento di un bene destinato ad essere gestito per il raggiungimento di un determinato scopo – viene considerato, secondo la previsione normativa, un soggetto passivo delle imposte dirette, benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico. I giudici chiariscono però che sì il decreto del presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986 individua espressamente i trust tra i soggetti passivi IRES – però nei soli casi in cui dall’atto istitutivo, ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l’indicazione dei beneficiari – ma ciò non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell’imposizione diretta. Anche perché il legislatore può disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e il sostrato minimo su cui il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l’autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica. Di conseguenza, dalla soggettività IRES non può inferirsi, chiariscono i giudici, il riconoscimento di una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi. Ne deriva che non può, in ogni caso, sostenersi che il legislatore abbia attribuito al trust la personalità giuridica, né, tantomeno, possono i provvedimenti dei giudici elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e i rapporti che non lo sono, posto che l’attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore. (Sentenza del 20 maggio 2022 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo)