Errore dovuto a difficoltà informatiche: niente sanzione per il contribuente
Secondo i giudici ci si trova di fronte a un errore scusabile in considerazione delle difficoltà connesse alla iniziale informatizzazione della procedura di versamento del tributo

Niente sanzione al contribuente se l’errore commesso è privo di dolo ed è giustificato dalle difficoltà connesse all’iniziale informatizzazione della procedura di versamento del tributo. Nel caso preso in esame dai giudici l’Agenzia delle Dogane ha irrogato una sanzione a una società esercente l’attività di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché al socio accomandatario, quale autore materiale della condotta incriminata, per aver versato, per il mese di luglio 2009, un importo per accisa inferiore alle quantità di prodotto immesse in consumo. Per i giudici, però, ci si trova di fronte a un errore scusabile, cioè l’utilizzazione del file luglio 2008 al posto di luglio 2009 aventi il medesimo codice alfanumerico, in considerazione delle difficoltà della iniziale informatizzazione della procedura di versamento del tributo. I giudici aggiungono poi che va escluso il dolo perché l’incongruenza era immediatamente irrilevabile dall’Ufficio con i controlli automatici e il confronto con il file di luglio 2009 e il file di riepilogo annuale. In conclusione, è stata valutata la possibile colpevolezza della società contribuente, escludendo non solo il dolo ma anche la colpa, ritenendo la condotta scusabile, ossia scevra da profili di negligenza. (Ordinanza 14835 del 10 maggio 2022 della Corte di Cassazione)