Deducibilità IMU relativa agli immobili strumentali: respinte le obiezioni sulla presunta illegittimità costituzionale

Il riferimento è alle disposizioni, risalenti al marzo del 2011, in materia di federalismo fiscale

Deducibilità IMU relativa agli immobili strumentali: respinte le obiezioni sulla presunta illegittimità costituzionale Non in discussione la deducibilità dell’imposta municipale propria – IMU – relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 20% Il riferimento è al periodo di imposta relativo al triennio 2014-2016 e alle disposizioni, risalenti al marzo del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Non ammissibili i dubbi sollevati dai giudici tributari provinciali e concernenti soprattutto quella parte della normativa con cui è prevista la deducibilità parziale al 20% dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società – IRES –. Nel caso in esame una srl ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore IRES per tutto il triennio 2014-2016 che la società riterrebbe di avere versato a causa della parziale indeducibilità dell’IMU, relativa agli immobili strumentali. Secondo i giudici tributari regionali la norma censurata viola il principio di capacità contributiva, atteso che l’IRES finirebbe per gravare non già su un reddito netto, bensì su di un reddito lordo e fittiziamente attribuitogli. Per i giudici costituzionali, però, non vi sono i presupposti per ritenere ammissibili i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma. (Ordinanza 156 del 20 giugno 2022 della Corte Costituzionale)

News più recenti

Mostra di più...