Concordato in continuità aziendale indiretta: niente omologazione se si fa riferimenti a contratti inopponibili alla massa dei creditori
Decisiva la mancanza di data certa anteriore all’iscrizione della domanda di concordato nel ‘Registro delle imprese’
Niente omologazione del concordato in continuità aziendale indiretta, concordato centrato sulla soddisfazione dei creditori mediante trasferimento di beni immobili per effetto dell’esecuzione di precedenti contratti preliminari di compravendita, se tali contratti, privi di data certa anteriore all’iscrizione della domanda di concordato nel ‘Registro delle imprese’, siano inopponibili alla massa dei creditori.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 26887 del 15 ottobre 2026 della Cassazione), i quali, analizzando il caso relativo ad una grossa società per azioni - che realizza e gestisce porti turistici -, aggiunono che, a fronte della lacuna relativa alla data, i promissari acquirenti non possono essere considerati creditori concorrenti per il valore del bene promesso in vendita né essere inseriti in una classe votante sulla base di tale credito, dovendosi considerare i preliminari tamquam non essent nei confronti della massa dei creditori, a tutela della par condicio creditorum.
Primo riferimento è al principio secondo cui solo in caso di diritto di credito fondato sul contratto preliminare opponibile alla massa - in quanto contratto avente data certa - il diritto di credito del creditore della classe sette (corrispondente al valore del bene immobile promesso in vendita) è opponibile alla massa. Tale principio però non può attenere al profilo dell’ammissione al voto del creditore della classe sette, bensì alla fattibilità giuridica e al rispetto di norme inderogabili in materia concorsuale, essendo l’opponibilità alla massa un preliminare presupposto per l’esecuzione di un contratto che prevede il trasferimento del bene al promissario in ragione di un credito pari al valore del bene oggetto del contratto.
In sostanza, non è fattibile giuridicamente un concordato che preveda l’adempimento di contratti preliminari privi di data certa e, quindi, inopponibili alla massa.