Come fornire la prova della non fallibilità dell’impresa
Possibile fare ricorso anche a strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi, avvalendosi così delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire, in ogni modo, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa
Il debitore può fornire la prova della non fallibilità anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi – i quali non assurgono infatti a prova legale – avvalendosi così delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire, in ogni modo, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa, con conseguente possibilità di avvalersi dell’intero arco documentale disponibile, inclusa la cosiddetta corrispondenza d’impresa.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 10701 del 22 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito alla liquidazione giudiziale di una impresa di costruzioni.
Messa in discussione la valutazione compiuta in Appello, laddove si è posto in evidenza il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul debitore in merito ai requisiti dimensionali della società, stante il mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e il riferimento della documentazione depositata (dichiarazioni IVA, situazioni contabili, dichiarazioni dei redditi) a periodi non rilevanti (compresi tra l’anno 2010 e l’anno 2020), negando altresì rilevanza alla ulteriore documentazione relativa alla titolarità delle attrezzature, alle dimissioni dei lavoratori, al fatturato nonché alle ulteriori circostanze oggetto di prova testimoniale, in quanto, comunque, insufficienti a fornire la prova della sussistenza congiunta dei requisiti previsti dalla norma.
Per i magistrati di Cassazione, invece, va tenuto presente che il debitore può fornire la prova della non fallibilità anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi.
Non a caso, residua in capo al Tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica nell’acquisizione di informazioni urgenti, nell’utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore) e nell’assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione. Ma un simile ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune probatorie di parte, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a presupposti vincolanti, poiché richiede una valutazione sia in ordine alla incompletezza del materiale probatorio e all’individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, sia in ordine alla sua concreta acquisibilità (anche in punto di corretta formazione) e rilevanza decisoria.
Parimenti, l’intervento accertativo del giudice del reclamo si esplica sul medesimo perimetro fattuale, solo aggiungendosi la necessità di scriminare, negli apporti documentali, i rispetti contributi rispettando le regole di opponibilità nei confronti della massa, nel frattempo costituita e rappresentata dall’organo concorsuale, a prescindere dalla sua costituzione o meno in giudizio.
Tornando alla vicenda in esame, non è trascurabile, secondo i magistrati di Cassazione, il fatto che sia stato offerto in produzione un ampio arco documentale che investe i tre profili indicati dalla norma e sia stata dedotta una consistente prova testimoniale, articolata su una serie di circostanze specifiche, al fine di dimostrare i riflessi della inattività ultratriennale sui valori di attivo, ricavi e debiti della società del triennio di legge, a sostegno della dedotta qualifica di impresa minore.
Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, laddove si è condizionata l’ammissibilità di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi al fatto che essi siano riferiti ad un arco temporale, limitazione non plausibile, ben potendo anche circostanze non ricadenti nel triennio di legge risultare rilevanti e decisive, semmai anche per via presuntiva – ovviamente secondo il prudente apprezzamento riservato al giudice di merito – ai fini del riscontro del mancato superamento delle soglie di assoggettabilità a liquidazione giudiziale.