Chiarimenti dell'agenzia delle entrate sulla previdenza complementare

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risoluzione n. 154 del 15 luglio 2024 per chiarire un aspetto importante riguardante la conversione del premio di risultato in contributi per forme pensionistiche complementari.

Chiarimenti dell'agenzia delle entrate sulla previdenza complementare

Questo documento si riferisce a una domanda posta da un Fondo Pensione che chiede se i contributi versati al posto del premio di risultato debbano essere comunicati alla previdenza complementare e se tale comunicazione sia obbligatoria per i dipendenti.

Secondo la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, i contributi pagati per la previdenza complementare al posto del premio di risultato non sono inclusi nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), né al momento del versamento né al momento del ricevimento della pensione. I contribuenti devono informare l'ente previdenziale circa i contributi non detratti e quelli sostitutivi del premio di risultato entro il 31 dicembre dell'anno successivo al pagamento.

La Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020 spiega che se il datore di lavoro versa direttamente contributi a un fondo pensione tramite un piano di welfare aziendale, il dipendente non è tenuto a comunicare queste informazioni alla previdenza complementare.

Il Fondo Pensione ritiene che i dipendenti non siano obbligati a comunicare i contributi versati al posto del premio di risultato perché questa comunicazione è gestita direttamente dal datore di lavoro, che li riporta nella Certificazione Unica fornita ai dipendenti. I contributi pagati sono visualizzabili nel "Prospetto della situazione contributiva individuale".

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati per sostituire il premio di risultato non vengono considerati reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti a tassazione separata. La comunicazione dei contributi mancati all'ente previdenziale è essenziale per evitare tassazioni aggiuntive al momento del pensionamento.

In sintesi, l'Agenzia ritiene che se il datore di lavoro gestisce la comunicazione dei contributi versati al fondo pensione per conto dei dipendenti, questi ultimi potrebbero essere esentati da tale adempimento, a condizione che la procedura sia conforme alle leggi e alle prassi in vigore.

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