Barriere architettoniche eliminate nell’immobile, detrazione fiscale per l’impresa che ha effettuato gli interventi
Possibile per la società fruire della detrazione prevista dal Decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti ma non utilizzati direttamente e destinati alla locazione

Via libera per la detrazione fiscale anche per gli interventi mirati all’eliminazione di barriere architettoniche in un immobile ed effettuati da un’impresa. Alla luce della normativa, ossia il cosiddetto Decreto Rilancio, non vi è alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, e quindi si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che l’obiettivo è favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Ne consegue che la detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, come beni merce o come patrimoniali. Chiarimento dall’Agenzia delle Entrate a fronte dei dubbi sollevati da una società che riferisce di essere proprietaria di immobili classificati come strumentali per natura e concessi in locazione e che prospetta interventi di abbattimento barriere architettoniche da eseguire su tali immobili, dubbi relativi ai requisiti previsti ai fini della nuova detrazione al 75%. Dall’Agenzia chiariscono che la società, nella misura in cui sostiene le spese – poi rimaste a suo carico – per gli interventi agevolabili, può fruire della detrazione prevista dal Decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione. (Risposta del 6 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)