Atto impositivo: l’ufficio non può correggere la motivazione

Necessario garantire il diritto di difesa del contribuente. Le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario

Atto impositivo: l’ufficio non può correggere la motivazione

Chiarimenti importanti sulla possibile nullità per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Più precisamente, nel corso del processo tributario l’ufficio accertatore non può modificare, cambiare od integrare la motivazione dell’atto impositivo, oggetto di impugnazione, in quanto le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario. L’ufficio finanziario, restando le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell’avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle definite dalla motivazione suddetta. Ciò anche perché la difesa del contribuente si concentra su quanto illustrato nella motivazione dell’atto impositivo oggetto di impugnazione, individuando per definizione i presupposti di fatto e di diritto alla base dell’imposizione tributaria, la conoscenza dei quali gli è necessaria per poter strutturare la sua difesa durante il processo tributario. In sostanza, l’obbligo di idonea e completa motivazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa. (Sentenza del 14 settembre 2022 della Commissione tributaria regionale della Puglia)

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