Accertamento con adesione: niente impugnazione del contribuente e niente modifiche da parte dell’ufficio

Se la definizione con adesione riguarda la sostituta, essa non preclude i diritti in capo alla sostituita che era la destinataria ultima e la vera incisa della pretesa

Accertamento con adesione: niente impugnazione del contribuente e niente modifiche da parte dell’ufficio

L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione della parte contribuente e non è modificabile dall’ufficio, trattandosi sostanzialmente di un accordo che mette fine alla controversia vincolando le parti allo stare decisis, parti che raggiungono il loro scopo consistente specularmente nell’esonero dalle sanzioni e nell’incameramento immediato delle somme. Se ne deve desumere che, versandosi sostanzialmente nell’ambito dell’autonomia contrattuale, le suddette preclusioni ricadono esclusivamente sui soggetti che hanno partecipato all’accordo, senza pertanto alcun riverbero su soggetti terzi che non sono intervenuti nell’accordo. Detta modalità di definizione della controversia e di estinzione del debito è una di quelle concesse dall’ordinamento alla sostituta ma è del tutto indifferente per la sostituita, atteso che in ogni caso gli effetti fiscali concreti ricadevano sul relativo patrimonio. Ciò detto, non può che concludersi sul punto nel senso che la definizione con adesione da parte della sostituta, che rimane intangibile, non preclude i diritti in capo alla sostituita che, a prescindere dalle scelte della prima, era la destinataria ultima e la vera incisa della pretesa, stante la effettuata rivalsa a suo carico, naturalmente escluse le sanzioni punitive dell’omissione del sostituto. (Sentenza 492 del 28 luglio 2022 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo)

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